Tassa di concessione governativa libri sociali – Anno 2026

Vi ricordiamo che il 16 marzo p.v. scadrà il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa pari ad Euro 309,87.=, elevata ad Euro 516,46.= qualora il capitale sociale, o il fondo di dotazione, alla data dell’1/1/2026 sia superiore a Euro 516.456,90.=. 

Ambito soggettivo

L’obbligo di pagamento della tassa riguarda esclusivamente le società di capitali, salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti.

Nella tabella seguente sono elencati i soggetti obbligati e non all’adempimento:

Chi deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali 2026Chi NON deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali 2026
– S.p.a.;

– S.r.l.;

– S.a.p.a.;

– Società consortili (aventi fondo di dotazione) a responsabilità limitata;

– Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142;

– Società in liquidazione ordinaria;

– Società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l’obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
–  Imprese individuali;

–  Consorzi fra imprese;

–  Società personali (S.s., S.n.c. e S.a.s.)

–  Società cooperative e di mutua assicurazione;

–  Enti non economici;

–  Aziende ospedaliere e socio sanitarie;

–  Associazioni e Fondazioni di volontariato;

–  Società di capitali dichiarate fallite;

– Consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile.

Il versamento dovrà essere eseguito mediante il Modello F24, utilizzando il codice 7085 – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento è eseguito, cioè il periodo di riferimento (2026).

L’importo dovuto può essere compensato con altri tributi e contributi a credito utilizzando l’apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero (in quest’ultimo caso ricordiamo che la presentazione del modello dovrà essere fatta utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate).

L’omesso e/o il ritardato versamento della tassa di vidimazione libri sociali, secondo l’orientamento prevalente, prevede una sanzione amministrativa tributaria che va dal 100% al 200% della tassa stessa, con un minimo di € 103,29.=.

Un secondo orientamento ritiene, invece, che vada applicata la sanzione del 25% prevista dall’articolo 13 del D. LGS 471/97 per l’omesso o tardivo versamento di un tributo.

In mancanza di una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, il consiglio è quello di adottare sempre la soluzione più prudenziale ovvero quella proposta dal primo orientamento.

Qualora il contribuente intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione può ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Pertanto, se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione si riduce a:

  • Entro 30 giorni dalla violazione: la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo (2,5%).
  • Entro 90 giorni dalla violazione: la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo (circa 2,78%).
  • Entro un anno dalla violazione: la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo (3,125%).
  • Entro due anni dalla violazione: la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo (circa 3,57%).
  • Oltre due anni dalla violazione: la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo (circa 4,17%).
  • Dopo la constatazione della violazione: la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo (5%).

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (pari allo 1,6% dal 1° gennaio 2026), con maturazione giorno per giorno, comprendendo anche il giorno dell’effettivo versamento.

Si ricorda che, diversamente dagli altri tributi, il ravvedimento operoso della tassa in oggetto è atipico in quanto:

  • la tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il modello F24, indicando il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento;
  • la sanzione deve essere versata mediante modello F23, riportando:
    nel campo 6: il codice ufficio “RCC”; nel campo 9: la causale “SZ”;
    nel campo 11: il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle CC.GG.”

Si rammenta, infine, che tale adempimento non interessa le società costituite nei primi mesi dell’anno 2026 per le quali la tassa di vidimazione dei libri sociali, dovuta per l’anno corrente, è già stata corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Dott.ssa Leonilde PETITO

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