Si ricorda che per poter accedere al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2026 è necessario presentare, tra il 2° marzo 2026 e il 1° aprile 2026, apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite l’invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2026, da presentare dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo successive modifiche.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.
In breve:
L’agevolazione spetta a:
1. Imprese;
2. Lavoratori autonomi;
3. Enti non commerciali.
Per investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Deve quindi trattarsi dell’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali;
ATTENZIONE NON RILEVANO le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali;
ATTENZIONE i giornali devono risultare registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati, in ogni caso, della figura del Direttore responsabile;
Il credito d’imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto al 2025;
a condizione che
- L’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2026 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nel 2025;
- Nel limite massimo di spesa complessivo pari a euro 30 milioni in ragione d’anno, nel rispetto dei regolamenti UE in materia di aiuti “de minimis” (n. 1407/2013, n. 14085/2013 e n. 717/2014);
- Previa prenotazione tramite la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” entro il 01/04/2026 a partire dal 02/03/2026;
- Considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione:
- I soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria;
- I soggetti che nel 2026 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2025;
- I soggetti che abbiano iniziato l’attività nel 2026.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Società concessionarie
Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi (FAQ 23.10.2019). Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.
Momento di sostenimento delle spese
Le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate. Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento (FAQ 23.10.2019). Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.
Attestazione delle spese
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:
– dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità;
– ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Tale attestazione (FAQ 23.10.2019):
– riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese;
– deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con codice tributo “6900”, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.
L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis.
Divieto di cumulo con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.
Trattamento fiscale
In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP e si configura quale contributo in conto esercizio.
Per l’accesso all’agevolazione, è necessario compilare e trasmettere l’istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:
– Direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
– Tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
– Tramite intermediari abilitati.
Si ricorda, infine, che in caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione.
Inoltre, l’ammontare del credito effettivamente fruibile sarà definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Vi preghiamo di contattarci per ogni chiarimento ed eventualmente impostare i lavori.
Dott.ssa Leonilde Petito