1. Premessa
Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.
2. Principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.
| Argomento | Descrizione |
| Riforma dell’ IRPEF Modifica degli scaglioni, delle aliquote (Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo | Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in relazione alle dichiarazioni dei redditi nei modelli 730/2027, REDDITI PF 2027, e in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, nel secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Nuova struttura delle aliquote IRPEF L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota). Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026. |
| Detrazioni IRPEF per oneri Spese sostenute nel 2026 Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro
segue | Dal periodo d’imposta 2026, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro delle detrazioni d’imposta su specifici oneri, al fine di compensare il risparmio fiscale derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione. La riduzione riguarda:
Sono esclusi dalla riduzione:
Nel reddito complessivo rilevano anche i redditi soggetti a cedolare secca, regime forfetario, mance tassate al 5% ed eccedenze ACE. Per i soggetti in concordato preventivo biennale si considera il reddito effettivo. Dal 2026, inoltre, le detrazioni dovranno essere calcolate congiuntamente alle nuove regole di riduzione previste per redditi superiori a 75.000 e 120.000 euro, in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico, con alcune eccezioni (tra cui le spese sanitarie). |
| Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF: Proroga di un anno del regime transitorio | Viene prorogato al 2028 il regime transitorio che consente a Regioni, Province autonome e Comuni di applicare le addizionali IRPEF utilizzando i quattro scaglioni previgenti (fino a 15.000, 28.000, 50.000 e oltre). Per il 2026, il termine per deliberare le aliquote dell’addizionale comunale sui vecchi scaglioni è prorogato al 15 aprile 2026. In caso di mancata approvazione delle nuove aliquote, per gli anni 2025-2028 continuano ad applicarsi scaglioni e aliquote vigenti nell’anno precedente. |
| Interventi di recupero edilizio Spese sostenute nell’anno 2026 Aliquote | In relazione all’aliquota della detrazione IRPEF per il recupero edilizio, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025, mantenendo invariati i limiti di spesa massima agevolata (96.000 euro per unità immobiliare). 1. Aliquote per interventi sull’abitazione principale Se l’intervento riguarda un immobile adibito ad abitazione principale, la detrazione spetta con le seguenti aliquote:
2. Aliquote per interventi su altre unità immobiliari Per lavori su unità diverse dall’abitazione principale, l’aliquota sarà:
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| Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) e riqualificazione energetica (ecobonus) Spese sostenute nel 2025 Aliquote | Le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (Sismabonus), rimangano invariate nel 2026 Abitazioni principali:
Altri immobili (diversi dall’abitazione principale):
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| Bonus mobili Proroga per il 2026 | Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi, con un limite massimo di spese di 5.000 euro (indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute nel 2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel 2025. |
| Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili segue | Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità: 1. Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato
2. Incremento del limite di detassazione
3. Proroga dell’agevolazione per i dividendi
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| Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali | Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026. Condizioni L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025. Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
| Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato | Solo per il 2026, viene introdotta un’imposta sostitutiva del 15% (fino a 1.500 euro annui) sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato, riferito a somme fino a 40.000 euro percepite nel 2025 per lavoro notturno, festivo, di riposo settimanale e lavoro a turni. Esclusioni Sono esclusi i compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria, le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale e, ai fini del limite, i premi di risultato e la partecipazione agli utili già assoggettati a imposta sostitutiva. Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta. |
| Buoni pasto elettronici Incremento esenzione | Dal 1° gennaio 2026, viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei. |
| Esclusione dall’addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option di dirigenti e amministratori del settore finanziario | La nuova Legge di bilancio 2026 prevede l’esclusione dall’addizionale IRPEF del 10% sui bonus e sulle stock option di dirigenti e amministratori del settore finanziario, se la società erogante versa a enti del Terzo settore, esterni al gruppo, un importo almeno doppio dell’addizionale dovuta. La misura riguarda i compensi variabili eccedenti la parte fissa riconosciuti da intermediari e società finanziarie (escluse le holding non finanziarie), trasferendo il prelievo dalla persona alla società. Le modalità applicative saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
| Contributi versati alle forme | Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:
il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6). |
| Regime dei neo-residenti Aumento dell’imposta sostitutiva | Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR. L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari. Decorrenza
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| Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
| L’aliquota dell’imposta sostitutiva
Convenienza fiscale:
21% x valore partecipazione< 26% x plusvalenza da cessione
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| Criptovalute –
segue | Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività: Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins A partire dal 1° gennaio 2026, il regime fiscale delle cripto-attività subirà le seguenti modifiche: 1. Nuova aliquota del 26% sulle plusvalenze Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, saranno soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota del 26%, per il 2026, in luogo di quella ordinaria del 33%. 2. La tassazione agevolato dei redditi da stablecoins Ai fini del regime di tassazione agevolato per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. |
| Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi | Locazioni brevi
Presunzione di imprenditorialità (dal 2026)
Aliquote cedolare secca
Computo appartamenti
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| Causa di esclusione dal regime forfetario | Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.
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| Iper-ammortamenti
segue | Iper-ammortamenti 2026-2028 Per i titolari di reddito d’impresa, è prevista la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni 4.0 e 5.0 ai fini delle imposte sui redditi, limitatamente a quote di ammortamento e canoni di leasing. Beni agevolabili
Maggiorazione del costo
Accesso al beneficio
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Modifiche alla | Esclusione parziale dividendi e plusvalenze per soggetti imprenditori (dal 1° gennaio 2026) Requisiti di partecipazione:
Dividendi:
Plusvalenze:
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| Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
segue | Plusvalenze nel reddito d’impresa – Novità dal 2026 Tassazione ordinaria:
Eccezioni con rateizzazione (max 5 anni):
Dichiarazione dei redditi:
Decorrenza:
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| Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa | Valutazione obbligazioni e titoli in serie o di massa Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Attivo circolante (art. 94 TUIR):
Immobilizzazioni finanziarie (art. 101 TUIR):
Coordinamento normativo: modificati artt. 101 co. 2-bis e 110 co. 1-bis TUIR. |
| Azioni proprie, stockoptions e attività immaterialisegue | Per il solo anno 2026 sono previste le seguenti misure:
Tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice | Agevolazioni su cessione/assegnazione di beni e trasformazioni societarie Operazioni agevolate (entro il 30.9.2026):
Imposte sostitutive:
Imposte indirette:
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| Affrancamento straordinario delle riserve | Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta Beneficiari:
Riserve affrancabili:
Effetto:
Imposta sostitutiva:
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| Modifiche alla deducibilità dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l’iscrizione di DTAsegue | Deducibilità delle quote di ammortamento pregresse di avviamento e attività immateriali (DTA) Ambito:
Nuovo regime di deducibilità (IRES e IRAP):
Nota:
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| Limitazioni all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE | Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:
Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. |
| Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP | Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:
delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE. |
| Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno | Imposta straordinaria sugli extra-profitti e ZES Mezzogiorno Dal 2028 le distribuzioni di utili o riserve attingono automaticamente alla riserva “neutralizzata”, facendo rivivere l’imposta straordinaria sugli extra-profitti con interessi. Fino al 2028 è possibile affrancare la riserva versando un contributo straordinario (27,5% nel 2025, 33% nel 2026), indeducibile e da versare a saldo IRPEF/IRES. |
| Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS | Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024. Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti. |
| Credito d’imposta per le imprese energivore | Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0. |
| Credito d’imposta per investimenti 4.0 Rifinanziamento | Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024. |
| Legge Sabatini Rifinanziamento | Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
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| Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023
segue | Rottamazione-quinquies La nuova rottamazione riguarda carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2023 derivanti:· Omessi versamenti da dichiarazioni annuali;· Attività di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni;· Contributi INPS dichiarati ma non pagati (esclusi quelli da accertamento);· Violazioni del Codice della Strada da amministrazioni statali (solo stralcio di interessi e maggiorazioni).
Benefici:
Domanda e scadenze:
Modalità di pagamento:
Decadenza dalla rottamazione:
Debitori decaduti da precedenti rottamazioni:
Giudizi pendenti:
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| Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti | Blocco dei pagamenti a professionisti morosi A partire dal 15 giugno 2026, per i pagamenti della Pubblica Amministrazione a favore di esercenti arti e professioni (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti ecc.):
In sintesi: dal 15/6/2026, tutte le PA devono verificare sempre la morosità dei professionisti e bloccare parzialmente i pagamenti in caso di debiti, senza limiti di soglia. In caso di debito, l’ente sospende il pagamento fino a copertura della morosità; eventuali eccedenze vengono erogate al professionista. La verifica riguarda ruoli, avvisi di addebito INPS o cartelle di qualsiasi importo. |
| Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro | Divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo A regime, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non possono utilizzare crediti per compensare imposte, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La Legge di Bilancio 2026 abbassa questa soglia a 50.000 euro. Il divieto non si applica se è in corso una dilazione dei ruoli o se è stata presentata domanda di rottamazione. La limitazione riguarda anche l’eccedenza: se i ruoli ammontano a 70.000 euro e i crediti compensabili a 80.000 euro, non è possibile compensare i 10.000 euro eccedenti senza prima saldare il debito. Decorrenza: il divieto si applica alle compensazioni effettuate dall’1.1.2026, in relazione all’esecuzione della delega di pagamento. |
| Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento | Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. Disposizioni attuative Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
| Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese(dal 2028) | Nuova ritenuta sui corrispettivi B2B Dal 2028 viene introdotta una ritenuta a titolo di acconto sulle imposte sui redditi, applicabile ai corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni tra imprese (B2B), effettuate da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Non riguarda i consumatori finali. Esclusioni: non si applica ai soggetti aderenti al concordato preventivo biennale, a chi si trova in regime di adempimento collaborativo, né ai pagamenti già soggetti alla ritenuta dell’11% da banche o Poste Italiane (es. per detrazioni fiscali). Aliquota: 0,5% per il 2028; 1% dal 2029. |
| Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026) | È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:
Decorrenza La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73. |
| Definizione agevolata dei tributi locali | Definizioni agevolate dei tributi locali Regioni ed enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata dei tributi di propria spettanza, prevedendo riduzioni o esclusioni di sanzioni e interessi, fermo restando l’importo del tributo. La definizione può riguardare accertamenti in corso o contenziosi pendenti e può allinearsi alle agevolazioni statali già previste per le imposte erariali. Le agevolazioni possono interessare anche entrate patrimoniali (es. multe stradali), ma non IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali. Devono rispettare i principi costituzionali e garantire equilibrio di bilancio, riferirsi a crediti di difficile esazione, avere durata limitata, consentire adempimenti digitali e considerare la capacità finanziaria dell’ente. Il contribuente deve regolarizzare i tributi entro il termine stabilito dall’ente, non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto |
| IMU – Proroga per l’anno 2026 dell’esenzione per il sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023
segue | Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 560-bis della L. 213/2023, prevista per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:
oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2026 |
| Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica | Liquidazione automatica delle dichiarazioni IVA omesse Dal 2026 viene introdotta la liquidazione automatica per le dichiarazioni IVA omesse, basata sui dati provenienti da: fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE). Non riguarda i crediti IVA né altre imposte (redditi, IRAP, sostituto d’imposta). È considerata omessa anche la dichiarazione priva dei quadri necessari (VE e VF). Procedura:
Decorrenza: |
| Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento | Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A decorrere dall’1° gennaio 2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni. |
| Modifiche alla disciplina del “tax free shopping | Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:
l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”. |
| Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore | Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:
Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi. |
| Aumento delle aliquote della “Tobin tax” | Tobin Tax A partire dal 1° gennaio 2026 vengono raddoppiate le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie (L. 228/2012, art. 1 co. 491-495):
L’imposta sui contratti derivati, in misura fissa, non cambia. |
| Incremento dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale | Imposta sui premi RCA (responsabilità civile auto) Vengono modificate le aliquote dell’imposta sui premi assicurativi relativi a:
Note importanti:
Decorrenza: tutte le nuove regole si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026 |
| Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito | Viene prevista una fattispecie di esenzione dall’imposta di bollo, altrimenti dovuta nella misura di 16 euro per ogni contratto, sui seguenti contratti di credito:
Decorrenza L’esenzione si applica ai suddetti contratti di credito stipulati dal 20.11.2026. |
| Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri | Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano. |
| Accise sui carburanti | A decorrere dall’1.1.2026, le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. L’aumento dell’accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli). |
| Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative:
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3. Novità in materia di lavoro e previdenza
Di seguito si riepilogano alcune novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026 che suggeriamo di approfondite con il vostro Consulente del lavoro.
| Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026 | Nel 2026 è previsto un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nel settore privato, includendo anche le trasformazioni da tempo determinato. L’obiettivo è:
Misura: esonero parziale dei contributi previdenziali (escluso INAIL) per massimo 24 mesi. Attuazione: sarà definita da un decreto del Ministro del Lavoro, d’intesa con il Ministro dell’Economia. |
| Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri
segue | Dal 2026 è previsto un incentivo strutturale per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli. Destinatari
Contratti agevolati
Misura e durata
Compatibilità
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| Incentivi per la trasformazione dei contratti | Dal 1° gennaio 2026 è introdotto un criterio di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (orizzontale o verticale) o nella rimodulazione dell’orario nei contratti part time, con una riduzione di almeno il 40% dell’orario, a favore di lavoratrici e lavoratori:
Esonero contributivo per i datori di lavoro
Esclusioni e limiti
Compatibilità Attuazione |
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Bonus mamme 2026 e rinvio
segue | Rinvio della decontribuzione parziale La decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro è rinviata dal 2026 al 2027. Dal 2027 spetterà a:
Bonus mamme 2026
Requisiti:
Importo e modalità
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| Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare | TFR, Fondo INPS e previdenza complementare – sintesi delle novità Estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS Dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS si estende anche ai datori di lavoro che raggiungono o superano i 50 dipendenti dopo l’avvio dell’attività, calcolati sulla media annuale dei lavoratori dell’anno precedente.
Silenzio-assenso per la previdenza complementare
Rinuncia all’adesione automatica
Obblighi informativi del datore di lavoro
Versamento del TFR a una nuova forma pensionistica Viene eliminato il vincolo agli accordi collettivi: il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando e dei contributi del datore alla nuova forma pensionistica complementare prescelta, senza limitazioni contrattuali. |
| Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare
segue | Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole sulle prestazioni della previdenza complementare (art. 11 D.Lgs. 252/2005). Quota liquidabile in capitale
Nuove modalità di rendita (contribuzione definita)
Gestione delle prestazioni
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| Congedo parentale | Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale. In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. |
| Congedo per malattia del figlio | Viene modificato l’art. 47 co. 2 del DLgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni:
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| Determinazione delle tariffe in caso di omesso versamento di contributi IVS | Si demanda ad un apposito decreto ministeriale il compito di aggiornare le tabelle per l’applicazione dell’art. 13 della L. 12.8.62 n. 1338, contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all’INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente in caso di co.co.co.) e prescritti. |
4. Altre principali novità
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2026.
| Argomento | Descrizione | |
| Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante | Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione. La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo. | |
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Dott.ssa Leonilde Petito