Detrazione IVA fattura a cavallo d’anno

Si ritiene opportuno ripercorrere alcune informazioni utili ai fini operativi.

La legge IVA prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

  • esigibilità, di regola coincidente con il momento di effettuazione dell’operazione;
  • ricezione della fattura.

 

Quindi, è solo a partire dall’effettiva ricezione del documento di acquisto che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’iva assolta su tale acquisto.

Tuttavia è importante coniugare quanto appena detto con la disposizione prevista dall’articolo 1, DPR 100/1998, in base alla quale “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

 

Nella tabella che segue si riassumono gli aspetti operativi, relativi alla detrazione dell’iva, discendenti dalle disposizioni appena descritte nel paragrafo.

FattispecieTrattamentoAnno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2025Possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 20252025
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2026 (datate dicembre 2025) e registrate nel mese di gennaio 2026Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2026 o successive2026
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 non registrate a dicembre 2025 ma nell’anno 2026 entro la data di invio della dichiarazione IVA annuale del periodo d’imposta 2025Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2025 da presentare entro il 30 aprile 2026. La fattura dovrà essere registrata in specifico sezionale IVA2025
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 e registrate dopo il 30 aprile 2026Possono essere detratte nel 2025 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 20252025
Fattura di acquisto riferita a un contribuente che liquida l’iva mensilmenteFattura ricevuta ad esempio in data 3 dicembre 2025 (o comunque fino al termine ultimo del 15 dicembre 2025), ma riferita ad un’operazione effettuata nel mese di novembre 2025, può concorrere alla liquidazione del mese di novembre.2025
Fattura di acquisto riferita a un contribuente che liquida l’iva trimestralmenteFattura ricevuta ad esempio in data 3 novembre 2025 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2025), ma riferita ad un’operazione effettuata nel terzo trimestre 2025, può concorrere alla liquidazione del terzo trimestre2025

 

IMPORTANTE: Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

 

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott.ssa Leonilde Petito

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