Come ogni anno, l’apertura del nuovo periodo d’imposta impone ai soggetti Iva l’effettuazione di talune verifiche contabili finalizzate a riscontrare la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:
- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- la periodicità trimestrale nelle liquidazioni Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;
- la percentuale del pro-rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2025. Si ricorda che la prima liquidazione del 2026 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente;
- la tenuta della contabilità di magazzino.
Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata
È prevista la possibilità, per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.
Di seguito si riportano i limiti dei ricavi per accedere al regime di contabilità semplificata:
- 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per chi svolge altre attività.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo d’imposta di 800.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata che delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 800.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da considerare nei seguenti casi:
- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
- per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.
Va rammentato che i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2025 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2025 se adottano il cosiddetto criterio del registrato.
Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell’opzione.
Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali
Le imprese e i lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi svolge altre attività possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale in luogo di quella mensile.
Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.
L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.
La determinazione del pro-rata definitivo per l’anno 2025
Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.
Infatti la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro-rata è effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell’anno 2025 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2026.
Si evidenzia, infine, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile.
Limiti per contabilità di magazzino
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000,00 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Dott.ssa Leonilde Petito