Di seguito si riportano le scadenze relative al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative all’anno 2026, in modo che possiate prenderne nota e quindi adempiere ai relativi controlli e scadenze[1]. Nel dettaglio:
- 1^ trimestre 2026 entro il 1° giugno 2026
- 2^ trimestre 2026 entro il 30 settembre 2026
- 3^ trimestre 2026 entro il 1° dicembre 2026
- 4^ trimestre 2026 entro il 1° marzo 2027
Qualora l’ammontare dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare, non superi l’importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, potrà procedere al pagamento entro il 30 settembre.
Nel caso in cui l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri, potrà essere effettuato entro il 1° dicembre.
Bollo sulle fatture elettroniche 2026: integrazione delle fatture
L’Agenzia delle Entrate provvederà, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportino, ancorché dovuta, l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, informando il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, telematicamente entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Qualora non si concordi con le modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate, si potrà procedere, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati integrati e comunicati dall’Ufficio.
In tal caso, l’Agenzia ricomunicherà – entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre – l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, dopo le integrazioni apportate dal contribuente.
ATTENZIONE
Unica ECCEZIONE è prevista per il SECONDO TRIMESTRE dell’anno, per il quale l’eventuale integrazione da parte del contribuente dovrà aver luogo entro il 10 settembre dell’anno di riferimento mentre l’Agenzia dovrà ricomunicare l’importo dovuto entro il 22 settembre.
| I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | |
| L’AE pubblica l’esito delle verifiche sui file delle fatture | 15 aprile | 15 luglio | 15 ottobre | 15 gennaio dell’anno successivo |
| Entro tali date puoi effettuare eventuali modifiche | 30 aprile | 10 settembre | 31 ottobre | 2 febbraio dell’anno successivo |
| L’AE crea il modello F24 per il pagamento, nell’area riservata | 15 maggio | 22 settembre | 17 novembre | 16 febbraio dell’anno successivo |
| Scadenza del versamento | 3 giugno | 30 settembre | 1° dicembre | 2 marzo dell’anno successivo |
IN ASSENZA DI VARIAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, SI INTENDONO CONFERMATE LE INTEGRAZIONI EFFETTUATE DALL’UFFICIO.
Bollo sulle fatture elettroniche 2025: controllo automatico sui file
Come noto, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un controllo automatico al fine di verificare l’assolvimento dell’imposta di bollo.
L’Ufficio predisporrà due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi:
- delle fatture elettroniche emesse che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (Elenco A, NON modificabile);
- delle fatture elettroniche emesse che NON riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (Elenco B, modificabile).
I due elenchi saranno disponibili all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia, entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.
| ELENCO A | Contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, comprese le fatture elettroniche PA, trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag valorizzato con SI) |
| ELENCO B | Contiene le fatture riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (tag non presente nell’XML della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali la sommatoria degli importi risulta maggiore di 77,47 euro, e dove è stata indicata alternativamente la “natura”:
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Le fatture che riportano nel tag uno dei seguenti codici, NON sono selezionate:
- TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;
- RF05 – Vendita sali e tabacchi;
- RF06 – Commercio fiammiferi;
- RF07 – Editoria;
- RF08 – Gestione servizi telefonia pubblica;
- RF09 – Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- RF10 – Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72;
- RF11 – Agenzie viaggi e turismo.
Non sono selezionate anche le fatture elettroniche dove il cedente/prestatore e il cessionario/committente appartengono allo stesso Gruppo Iva.
Bollo sulle fatture elettroniche 2026: modifica o integrazione dell’elenco B
È possibile modificare l’elenco B sia per eliminare le fatture per le quali si ritenga non vi siano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo sia, al contrario, per integrare l’elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.
Nel primo caso sarà sufficiente spuntare gli estremi delle singole fatture.
L’ELENCO B PUO’ ESSERE MODIFICATO PIU’ VOLTE ENTRO I TERMINI STABILITI, MA SOLO L’ULTIMA MODIFICA ELABORATA SARA’ UTILIZZATA DALL’AGENZIA PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DA VERSARE.
Bollo sulle fatture elettroniche 2026: pagamento degli importi
L’importo dovuto dell’imposta di bollo, calcolato sulla base di quanto riportato nell’elenco A e B (eventualmente modificato), è indicato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore.
Il relativo versamento potrà essere effettuato utilizzando la funzione per l’addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia.
In alternativa, il cedente/prestatore potrà effettuare il pagamento in modalità telematica tramite il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
Il servizio web consente, per ciascun trimestre, la consultazione dei pagamenti effettuati.
In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, sarà trasmessa al contribuente una comunicazione che contiene:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente/prestatore;
- numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto per il pagamento con il modello F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
- gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
- l’ammontare dell’imposta, la sanzione e gli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi on line offerti dall’Agenzia.
Se il soggetto non provvede al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo l’imposta non versata, la sanzione amministrativa e gli interessi.
È stato istituito un nuovo servizio web, denominato “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, che permetterà ai contribuenti di richiedere assistenza per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture.
Non esitate a contattarci per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
Dott.ssa Leonilde Petito
[1] Per le contabilità interne, il controllo sarà effettuato dallo studio.