Si ritiene opportuno ripercorrere alcune informazioni utili ai fini operativi.
La legge IVA prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:
- esigibilità, di regola coincidente con il momento di effettuazione dell’operazione;
- ricezione della fattura.
Quindi, è solo a partire dall’effettiva ricezione del documento di acquisto che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’iva assolta su tale acquisto.
Tuttavia è importante coniugare quanto appena detto con la disposizione prevista dall’articolo 1, DPR 100/1998, in base alla quale “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Nella tabella che segue si riassumono gli aspetti operativi, relativi alla detrazione dell’iva, discendenti dalle disposizioni appena descritte nel paragrafo.
| Fattispecie | Trattamento | Anno detrazione |
| Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2025 | Possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2025 | 2025 |
| Fatture ricevute nel mese di gennaio 2026 (datate dicembre 2025) e registrate nel mese di gennaio 2026 | Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2026 o successive | 2026 |
| Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 non registrate a dicembre 2025 ma nell’anno 2026 entro la data di invio della dichiarazione IVA annuale del periodo d’imposta 2025 | Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2025 da presentare entro il 30 aprile 2026. La fattura dovrà essere registrata in specifico sezionale IVA | 2025 |
| Fatture ricevute nel mese di dicembre 2025 e registrate dopo il 30 aprile 2026 | Possono essere detratte nel 2025 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 2025 | 2025 |
| Fattura di acquisto riferita a un contribuente che liquida l’iva mensilmente | Fattura ricevuta ad esempio in data 3 dicembre 2025 (o comunque fino al termine ultimo del 15 dicembre 2025), ma riferita ad un’operazione effettuata nel mese di novembre 2025, può concorrere alla liquidazione del mese di novembre. | 2025 |
| Fattura di acquisto riferita a un contribuente che liquida l’iva trimestralmente | Fattura ricevuta ad esempio in data 3 novembre 2025 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2025), ma riferita ad un’operazione effettuata nel terzo trimestre 2025, può concorrere alla liquidazione del terzo trimestre | 2025 |
IMPORTANTE: Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Dott.ssa Leonilde Petito