Circolare relativa a: Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) Principali novità

1. Premessa

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bi­lancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.

2. Principali novità in materia fiscale e agevolativa

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2026.

ArgomentoDescrizione
Riforma dell’ IRPEF

Modifica degli scaglioni, delle aliquote (Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo
scaglione)

Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione

A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in relazione alle dichiarazioni dei redditi nei modelli 730/2027, REDDITI PF 2027, e in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, nel secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’ali­quota).

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in se­de di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026.

Detrazioni
IRPEF per oneri Spese sostenute nel 2026
Riduzione di 440 euro per i
possessori di

redditi superiori a 200.000 euro

 

 

  

segue

Dal periodo d’imposta 2026, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro delle detrazioni d’imposta su specifici oneri, al fine di compensare il risparmio fiscale derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione.

La riduzione riguarda:

  • oneri detraibili al 19% (ad eccezione delle spese sanitarie);
  • erogazioni liberali ai partiti politici (detrazione 26%);
  • premi assicurativi contro eventi calamitosi (detrazione 90%).

Sono esclusi dalla riduzione:

  • detrazioni per familiari a carico, tipologie reddituali e canoni di locazione;
  • detrazioni per interventi edilizi, inclusi ecobonus e sismabonus.

Nel reddito complessivo rilevano anche i redditi soggetti a cedolare secca, regime forfetario, mance tassate al 5% ed eccedenze ACE. Per i soggetti in concordato preventivo biennale si considera il reddito effettivo.

Dal 2026, inoltre, le detrazioni dovranno essere calcolate congiuntamente alle nuove regole di riduzione previste per redditi superiori a 75.000 e 120.000 euro, in base al reddito complessivo e al numero di figli a carico, con alcune eccezioni (tra cui le spese sanitarie).

Adeguamento delle addizionali
regionali
e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF: Proroga di un anno del regime transitorio
Viene prorogato al 2028 il regime transitorio che consente a Regioni, Province autonome e Comuni di applicare le addizionali IRPEF utilizzando i quattro scaglioni previgenti (fino a 15.000, 28.000, 50.000 e oltre).

Per il 2026, il termine per deliberare le aliquote dell’addizionale comunale sui vecchi scaglioni è prorogato al 15 aprile 2026.

In caso di mancata approvazione delle nuove aliquote, per gli anni 2025-2028 continuano ad applicarsi scaglioni e aliquote vigenti nell’anno precedente.

Interventi di
recupero edilizio Spese sostenute nell’anno 2026  Aliquote
In relazione all’aliquota della detrazione IRPEF per il recupero edilizio, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025, mantenendo  invariati i limiti di spesa massima agevolata (96.000 euro per unità immobiliare).

1. Aliquote per interventi sull’abitazione principale

Se l’intervento riguarda un immobile adibito ad abitazione principale, la detrazione spetta con le seguenti aliquote:

  • 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026
  • 36% per le spese sostenute nel  2027

2. Aliquote per interventi su altre unità immobiliari

Per lavori su unità diverse dall’abitazione principale, l’aliquota sarà:

  • 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026
  • 30% per le spese sostenute nel  2027
Interventi di
riduzione del rischio sismico (sismabonus) e
riqualificazione energetica
(ecobonus) Spese sostenute nel 2025 Aliquote
Le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (Sismabonus), rimangano invariate nel 2026

Abitazioni principali:

  • 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026
  • 36% per le spese sostenute nel 2027

Altri immobili (diversi dall’abitazione principale):

  • 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026
  • 30% per le spese sostenute nel 2027
Bonus mobili Proroga per il 2026Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi, con un limite massimo di spese di 5.000 euro (indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute nel 2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel 2025.

Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili

segue

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

1.     Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di        risultato

  • riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027

2.     Incremento del limite di detassazione

  • l’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro

3.     Proroga dell’agevolazione per i dividendi

  • proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare
Imposta
sostitutiva sugli
incrementi
contrattuali
Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.

Condizioni

L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Imposta sostitutiva sul
trattamento
accessorio nel settore privato
Solo per il 2026, viene introdotta un’imposta sostitutiva del 15% (fino a 1.500 euro annui) sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato, riferito a somme fino a 40.000 euro percepite nel 2025 per lavoro notturno, festivo, di riposo settimanale e lavoro a turni.

Esclusioni

Sono esclusi i compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria, le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale e, ai fini del limite, i premi di risultato e la partecipazione agli utili già assoggettati a imposta sostitutiva.

Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta.

Buoni pasto elettronici  Incremento esenzioneDal 1° gennaio 2026, viene  incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Esclusione dall’addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option di dirigenti e amministratori del settore finanziarioLa nuova Legge di bilancio 2026 prevede l’esclusione dall’addizionale IRPEF del 10% sui bonus e sulle stock option di dirigenti e amministratori del settore finanziario, se la società erogante versa a enti del Terzo settore, esterni al gruppo, un importo almeno doppio dell’addizionale dovuta.

La misura riguarda i compensi variabili eccedenti la parte fissa riconosciuti da intermediari e società finanziarie (escluse le holding non finanziarie), trasferendo il prelievo dalla persona alla società.

Le modalità applicative saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Contributi versati alle forme
pensionistiche complementari
Aumento
del limite di
deducibilità

Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.

In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:

  • l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);

il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).

Regime dei
neo-residenti
Aumento dell’imposta sostitutiva
Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.

L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari.

Decorrenza

  • Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c.
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

 

 

 

 

 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva

  • L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) passa dal 18% al 21%.
  • L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) resta 18%.
  • Le agevolazioni sono a regime dal 1.1.2025; non servono proroghe.
  • L’aumento al 21% si applica alle rivalutazioni delle partecipazioni riferite al 1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Convenienza fiscale:

  • L’imposta sostitutiva del 21% si calcola sul valore normale o di perizia della partecipazione; l’imposta sulle plusvalenze finanziarie è 26%.
  • Il regime conviene se:

21% x valore partecipazione< 26% x plusvalenza da cessione

 

  • In pratica, conviene se la plusvalenza prevista supera l’80,77% del valore normale o di perizia della partecipazione.
 

Criptovalute –
Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

 

 

segue

Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività: Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins

A partire dal 1° gennaio 2026, il regime fiscale delle cripto-attività subirà le seguenti modifiche:

1. Nuova aliquota del 26% sulle plusvalenze

Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, saranno soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota del 26%, per il 2026, in luogo di quella ordinaria del  33%.

2. La tassazione agevolato dei redditi da stablecoins

Ai fini del regime di tassazione agevolato per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni breviLocazioni brevi

  • Si definiscono locazioni brevi i contratti di immobili abitativi ≤30 giorni, anche con servizi accessori, stipulati da persone fisiche fuori dall’attività d’impresa.
  • Cedolare secca: 26%, con eccezione di un immobile scelto dal contribuente a 21%.

Presunzione di imprenditorialità (dal 2026)

  • Solo chi loca max 2 appartamenti può applicare la disciplina delle locazioni brevi.
  • Da 3 appartamenti in su: presunzione di imprenditorialità → partita IVA, reddito d’impresa, esclusione cedolare secca.

Aliquote cedolare secca

  • 1 appartamento: 21%.
  • 2 appartamenti: 21% su uno, 26% sull’altro.
  • 3+ appartamenti: fuori disciplina, niente cedolare secca, presunzione di imprenditorialità.

Computo appartamenti

  • Contano solo i contratti di locazione breve.
  • Più stanze dello stesso appartamento contano come 1.
  • Basta anche un solo contratto breve per considerare l’appartamento nel computo.
Causa di
esclusione dal
regime forfetario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

  • Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.;
  • investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  • effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Iper-ammortamenti

 

 

segue

Iper-ammortamenti 2026-2028

Per i titolari di reddito d’impresa, è prevista la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni 4.0 e 5.0 ai fini delle imposte sui redditi, limitatamente a quote di ammortamento e canoni di leasing.

Beni agevolabili

  • Materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati dalla Legge di Bilancio 2026).
  • Beni materiali nuovi per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
  • Prodotti UE o SEE.
  • Destinati a strutture produttive in Italia.

Maggiorazione del costo

  • 180% per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 100% per investimenti tra 2,5 e 10 mln €
  • 50% per investimenti tra 10 e 20 mln €

Accesso al beneficio

  • Trasmissione telematica al GSE di comunicazioni e certificazioni secondo modelli standardizzati.
 

 

Modifiche alla
disciplina dei
dividendi e delle plusvalenze

Esclusione parziale dividendi e plusvalenze per soggetti imprenditori (dal 1° gennaio 2026)

Requisiti di partecipazione:

  • almeno 5% del capitale oppure valore fiscale ≥ 500.000 €.
  • Per associazioni in partecipazione rileva solo il valore fiscale.
  • Se i requisiti non sono rispettati, dividendi e plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi:

  • Società di persone e persone fisiche in regime d’impresa: esclusione dal reddito del 60%, 50,28% o 41,86%.
  • Società di capitali ed enti commerciali: esclusione del 95%.
  • Stesso requisito per società/enti non residenti per beneficiare della ritenuta ridotta all’1,20%.
  • Applicabile alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026.

Plusvalenze:

  • Società di persone e persone fisiche: esenzione 50,28% o 41,86%.
  • Società di capitali ed enti commerciali: esenzione 95%.
  • Il requisito di partecipazione minima si aggiunge agli altri requisiti della participation exemption.
  • Applicabile alle plusvalenze da partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.
Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

 

 

segue

Plusvalenze nel reddito d’impresa – Novità dal 2026

Tassazione ordinaria:

  • Le plusvalenze su beni strumentali, patrimoniali e partecipazioni non esenti concorrono a formare il reddito per intero nell’esercizio di realizzo.
  • Viene meno la facoltà di rateizzazione in 5 anni per la generalità dei beni, anche se posseduti ≥3 anni.

Eccezioni con rateizzazione (max 5 anni):

  • Cessione di azienda o rami d’azienda posseduti ≥3 anni.
  • Diritti all’utilizzo esclusivo di prestazioni di atleti nelle società sportive professionistiche posseduti ≥2 anni: quota proporzionale in denaro rateizzabile in 5 anni, residuo tassato subito.

Dichiarazione dei redditi:

  • La scelta di rateizzare deve risultare dalla dichiarazione; omessa dichiarazione → tassazione intera nell’esercizio di realizzo.

Decorrenza:

  • Plusvalenze realizzate dal 2026 (periodo successivo al 31.12.2025).
  • Gli acconti 2026 si determinano applicando le nuove regole.
Svalutazione delle obbligazioni e
degli altri titoli in serie o di massa
Valutazione obbligazioni e titoli in serie o di massa

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante (art. 94 TUIR):

  • Titoli negoziati in mercati regolamentati → valore minimo = media aritmetica dei prezzi ultimi 6 mesi.
  • Altri titoli → valore minimo = valore fiscalmente riconosciuto diminuito in base all’andamento del mercato obbligazionario italiano.
  • Soggetti IAS/IFRS adopter → valutazione secondo principi contabili internazionali mantiene rilievo fiscale.

Immobilizzazioni finanziarie (art. 101 TUIR):

  • Minusvalenze su obbligazioni/titoli in serie negoziati nei mercati regolamentati → deducibili fino alla differenza tra valore fiscalmente riconosciuto e media semestrale dei prezzi.
  • Soggetti IAS/IFRS → minusvalenze rilevanti fiscalmente se imputate a Conto economico.

Coordinamento normativo: modificati artt. 101 co. 2-bis e 110 co. 1-bis TUIR.

Azioni proprie, stockoptions
e attività
immaterialisegue
Per il solo anno 2026 sono previste le seguenti misure:

  • tassazione della differenza tra il prezzo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
  • estensione del regime di deducibilità fiscale anche alle operazioni di stock grant cash settled, con deduzione al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni;
  • per i soli soggetti IAS adopter, possibilità di dedurre il costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita entro il limite massimo di 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui i relativi costi sono imputati a Conto economico e fino a concorrenza degli stessi.

Tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice
Agevolazioni su cessione/assegnazione di beni e trasformazioni societarie

Operazioni agevolate (entro il 30.9.2026):

  • Assegnazione o cessione ai soci di beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non strumentali.
  • Trasformazione in società semplice di società che gestiscono tali beni.

Imposte sostitutive:

  • 8% sulle plusvalenze (10,5% per società di comodo 2023-2025); calcolo basato anche sul valore catastale.
  • 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate.
  • Versamento: 60% entro 30.9.2026, 40% entro 30.11.2026.

Imposte indirette:

  • Registro proporzionale ridotto alla metà.
  • Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
Affrancamento
straordinario
delle riserve
Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta

Beneficiari:

  • Tutti i soggetti con riserve in sospensione d’imposta.

Riserve affrancabili:

  • Tutte le riserve in sospensione d’imposta presenti al 31.12.2024;
  • Affrancamento possibile fino all’importo residuo al 31.12.2025;
  • Può essere totale o parziale, su tutte o alcune riserve.

Effetto:

  • Le riserve diventano ordinarie e distribuibili ai soci senza ulteriori imposte.

Imposta sostitutiva:

  • 10% sulle riserve affrancate;
  • Liquidata nella dichiarazione dei redditi 2025;
  • Versamento in 4 rate di pari importo, con prima rata a saldo 2025 e le restanti negli esercizi successivi.
Modifiche
alla deducibilità dell’avviamento
e delle altre
attività immateriali che hanno
determinato l’iscrizione
di DTAsegue
Deducibilità delle quote di ammortamento pregresse di avviamento e attività immateriali (DTA)

Ambito:

  • Riguarda le quote di ammortamento pregresse (non ancora dedotte fino al 31.12.2017) di avviamento e altre attività immateriali che hanno generato DTA soggette a trasformazione in crediti d’imposta.

Nuovo regime di deducibilità (IRES e IRAP):

  • 0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;
  • 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026;
  • 8,22% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;
  • 19,76% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028;
  • 19,77% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

Nota:

  • Una parte della quota deducibile del 2027 viene differita in quote costanti su 2028 e 2029.
Limitazioni
all’utilizzo delle perdite e delle
eccedenze ACE
Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:

  • del periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
  • del periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni dell’art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.

Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

Obbligo di
ricalcolo degli
acconti IRES
e IRAP
Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:

  • delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;
  • delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);
  • dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del model­lo di rilevazio­ne del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su cre­diti previsto dall’IFRS 9;

delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE.

Credito
d’imposta per
investimenti nella ZES unica
Mezzogiorno
Imposta straordinaria sugli extra-profitti e ZES Mezzogiorno

Dal 2028 le distribuzioni di utili o riserve attingono automaticamente alla riserva “neutralizzata”, facendo rivivere l’imposta straordinaria sugli extra-profitti con interessi. Fino al 2028 è possibile affrancare la riserva versando un contributo straordinario (27,5% nel 2025, 33% nel 2026), indeducibile e da versare a saldo IRPEF/IRES.
Il credito d’imposta ZES Mezzogiorno è prorogato al 2026-2028; chi ha presentato comunicazione integrativa nel 2025 può ottenere un ulteriore credito pari al 14,6189% del credito richiesto.

Credito
d’imposta
per investimenti nelle ZLS
Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024.

Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti.

Credito
d’imposta
per le imprese energivore
Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.
Credito
d’imposta per
investimenti 4.0  Rifinanziamento
Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Legge Sabatini  RifinanziamentoViene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

  • 200 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 450 milioni di euro per l’anno 2027
Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023

 

 

 

 

segue

Rottamazione-quinquies
La nuova rottamazione riguarda carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2023 derivanti:·         Omessi versamenti da dichiarazioni annuali;·         Attività di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni;·         Contributi INPS dichiarati ma non pagati (esclusi quelli da accertamento);·         Violazioni del Codice della Strada da amministrazioni statali (solo stralcio di interessi e maggiorazioni).

  • Esclusi: carichi da accertamento esecutivo, avvisi di liquidazione, recupero crediti d’imposta, atti di contestazione separata delle sanzioni.

Benefici:

  • Stralcio di sanzioni amministrative, interessi inclusi nei carichi, interessi di mora e compensi di riscossione.
  • Il debitore che aderisce non è più considerato moroso, quindi:
    • Sospensione di pignoramenti e misure cautelari;
    • Possibilità di ricevere pagamenti da PA e rilascio DURC;
    • Sospensione degli obblighi di pagamento di eventuali dilazioni fino al 31.7.2026.

Domanda e scadenze:

  • Presentazione telematica tramite moduli dell’Agente della Riscossione entro 30.4.2026;
  • Liquidazione d’ufficio entro 30.6.2026;
  • Pagamento dell’intero importo o della prima rata entro 31.7.2026.

Modalità di pagamento:

  • In unica soluzione entro 31.7.2026 oppure fino a 54 rate bimestrali tra 2026 e 2035;
  • Le prime 3 rate: 31.7.2026, 30.9.2026, 30.11.2026;
  • Dalla 4ª alla 51ª: rate semestrali tra 2027 e 2034;
  • Le ultime 3 rate: 31.1, 31.3 e 31.5.2035;
  • Interessi 3% annuo sulle rate da 1.8.2026.

Decadenza dalla rottamazione:

  • Se non pagata 1 rata unica, 2 rate qualsiasi o l’ultima rata;
  • Riattivazione di sanzioni, interessi e aggi di riscossione;
  • Non è chiaro se si possa riprendere una precedente dilazione o richiederne una nuova.

Debitori decaduti da precedenti rottamazioni:

  • Possono aderire se i carichi rientrano nella nuova “rottamazione-quinquies”;
  • Se al 30.9.2025 risultano in regola con precedenti rate, non possono aderire.

Giudizi pendenti:

  • La domanda comporta rinuncia ai giudizi pendenti;
  • Possibile sospensione del processo fino al pagamento della prima rata;
  • Pagata la prima rata, il processo si estingue e perdono efficacia eventuali sentenze.
Blocco dei
pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti
Blocco dei pagamenti a professionisti morosi

A partire dal 15 giugno 2026, per i pagamenti della Pubblica Amministrazione a favore di esercenti arti e professioni (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti ecc.):

  • Non c’è più la soglia di 5.000 euro: il blocco dei pagamenti si applica a qualsiasi importo e per qualsiasi ruolo, anche non tributario (multe, contributi INPS, contributi a casse professionali).
  • Prima di pagare, l’ente deve verificare telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il beneficiario risulta moroso.
  • L’Agente della Riscossione ha 5 giorni feriali per comunicare eventuali debiti, comprensivi di interessi e spese esecutive.
  • In caso di morosità, l’ente sospende il pagamento fino a concorrenza del debito:
    • esempio: pagamento di 5.000 € con carico di 2.000 € → 2.000 € vanno all’Agente della Riscossione, 3.000 € al professionista.

In sintesi: dal 15/6/2026, tutte le PA devono verificare sempre la morosità dei professionisti e bloccare parzialmente i pagamenti in caso di debiti, senza limiti di soglia.

In caso di debito, l’ente sospende il pagamento fino a copertura della morosità; eventuali eccedenze vengono erogate al professionista. La verifica riguarda ruoli, avvisi di addebito INPS o cartelle di qualsiasi importo.

Divieto di
compensazione in presenza di ruoli scaduti  Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro
Divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo

A regime, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non possono utilizzare crediti per compensare imposte, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La Legge di Bilancio 2026 abbassa questa soglia a 50.000 euro.

Il divieto non si applica se è in corso una dilazione dei ruoli o se è stata presentata domanda di rottamazione. La limitazione riguarda anche l’eccedenza: se i ruoli ammontano a 70.000 euro e i crediti compensabili a 80.000 euro, non è possibile compensare i 10.000 euro eccedenti senza prima saldare il debito.

Decorrenza: il divieto si applica alle compensazioni effettuate dall’1.1.2026, in relazione all’esecuzione della delega di pagamento.

Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramentoSi prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ritenuta sulle transazioni
commerciali
tra imprese(dal 2028)
Nuova ritenuta sui corrispettivi B2B

Dal 2028 viene introdotta una ritenuta a titolo di acconto sulle imposte sui redditi, applicabile ai corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni tra imprese (B2B), effettuate da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Non riguarda i consumatori finali.

Esclusioni: non si applica ai soggetti aderenti al concordato preventivo biennale, a chi si trova in regime di adempimento collaborativo, né ai pagamenti già soggetti alla ritenuta dell’11% da banche o Poste Italiane (es. per detrazioni fiscali).

Aliquota: 0,5% per il 2028; 1% dal 2029.
Le modalità operative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026)È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Decorrenza

La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.

Definizione
agevolata dei
tributi locali
Definizioni agevolate dei tributi locali

Regioni ed enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata dei tributi di propria spettanza, prevedendo riduzioni o esclusioni di sanzioni e interessi, fermo restando l’importo del tributo. La definizione può riguardare accertamenti in corso o contenziosi pendenti e può allinearsi alle agevolazioni statali già previste per le imposte erariali.

Le agevolazioni possono interessare anche entrate patrimoniali (es. multe stradali), ma non IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali. Devono rispettare i principi costituzionali e garantire equilibrio di bilancio, riferirsi a crediti di difficile esazione, avere durata limitata, consentire adempimenti digitali e considerare la capacità finanziaria dell’ente.

Il contribuente deve regolarizzare i tributi entro il termine stabilito dall’ente, non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto

IMU – Proroga per l’anno 2026 dell’esenzione per il sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023

 

segue

Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 560-bis della L. 213/2023, prevista per i fabbricati ad uso abitativo al contempo:

  • ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;
  • distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
  • In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l’esenzione dall’IMU:
  • per l’anno 2026;

oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2026

Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automaticaLiquidazione automatica delle dichiarazioni IVA omesse

Dal 2026 viene introdotta la liquidazione automatica per le dichiarazioni IVA omesse, basata sui dati provenienti da: fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE). Non riguarda i crediti IVA né altre imposte (redditi, IRAP, sostituto d’imposta). È considerata omessa anche la dichiarazione priva dei quadri necessari (VE e VF).

Procedura:

  • Il contribuente riceve una comunicazione bonaria con imposta, interessi e sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta.
  • Pagando entro 60 giorni, la sanzione si riduce a un terzo (40%).
  • Non sono possibili dilazioni o compensazioni.
  • Eventuali contestazioni riaprono il termine solo se i rilievi vengono in parte archiviati; in caso contrario, occorre pagare entro 60 giorni dalla prima comunicazione per usufruire della riduzione.
  • In caso di mancato pagamento, gli importi sono iscritti a ruolo con cartella esattoriale.

Decorrenza:
Si applica per annualità per le quali, al 1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (7 anni dalla scadenza della dichiarazione). In pratica, riguarda le dichiarazioni a partire dal 2018 in caso di omissione.

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in
pagamento
Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).

A decorrere dall’1° gennaio 2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Modifiche alla disciplina del “tax free shoppingCon riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:

  • la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;

l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.

Contributo sui pacchi extra-UE di modico valoreViene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:

  • provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
  • di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.

Aumento delle aliquote della “Tobin tax Tobin Tax

A partire dal 1° gennaio 2026 vengono raddoppiate le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie (L. 228/2012, art. 1 co. 491-495):

  • Trasferimenti di azioni e strumenti finanziari non regolamentati: dallo 0,2% allo 0,4%;
  • Trasferimenti di azioni e strumenti finanziari regolamentati: dallo 0,1% allo 0,2%;
  • Operazioni ad alta frequenza: dallo 0,02% allo 0,04%.

L’imposta sui contratti derivati, in misura fissa, non cambia.

Incremento dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradaleImposta sui premi RCA (responsabilità civile auto)

Vengono modificate le aliquote dell’imposta sui premi assicurativi relativi a:

  • Rischio infortunio del conducente: aumento dal 2,5% al 12,5%;
  • Assistenza stradale: aumento dal 10% al 12,5%.

Note importanti:

  • L’aumento si applica anche se i premi sono individuati separatamente dal premio RCA obbligatorio.
  • La legge prevede un ristorno agli assicurati: le imprese devono riconoscere almeno 2/3 dell’aumento dell’imposta a riduzione del premio dovuto.
  • L’imposta sui premi incassati nei primi 5 mesi del 2026 deve essere versata entro il 30 giugno 2026.

Decorrenza: tutte le nuove regole si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026

Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti
di credito 
Viene prevista una fattispecie di esenzione dall’imposta di bollo, altrimenti dovuta nella misura di 16 euro per ogni contratto, sui seguenti contratti di credito:

  • contratti di credito di importo inferiore a 200 euro;
  • contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
  • contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.

Decorrenza

L’esenzione si applica ai suddetti contratti di credito stipulati dal 20.11.2026.

Modifiche alla comunicazione per l’uso dei
contanti con
turisti esteri
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Accise sui carburantiA decorrere dall’1.1.2026, le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

L’aumento dell’accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli).

Rinvio della
“plastic tax”
e “sugar tax
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

3. Novità in materia di lavoro e previdenza

Di seguito si riepilogano alcune novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026 che suggeriamo di approfondite con il vostro Consulente del lavoro.

Incentivo
all’assunzione
di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026 
Nel 2026 è previsto un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nel settore privato, includendo anche le trasformazioni da tempo determinato.

L’obiettivo è:

  • favorire l’occupazione giovanile stabile,
  • promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate,
  • sostenere l’occupazione nella ZES unica del Mezzogiorno,
  • ridurre i divari territoriali.

Misura: esonero parziale dei contributi previdenziali (escluso INAIL) per massimo 24 mesi.

Attuazione: sarà definita da un decreto del Ministro del Lavoro, d’intesa con il Ministro dell’Economia.

Incentivo
per l’assunzione di lavoratrici
madri 

 

segue

 

Dal 2026 è previsto un incentivo strutturale per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli.

Destinatari
Possono accedere i datori di lavoro privati che assumono donne:

  • madri di almeno 3 figli under 18;
  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Contratti agevolati
L’incentivo si applica a:

  • contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • contratti a tempo indeterminato;
  • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
    Sono esclusi lavoro domestico e apprendistato.

Misura e durata

  • Esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
    fino a 8.000 euro annui (su base mensile), esclusi i contributi INAIL.
  • Durata:
    • 12 mesi per assunzioni a tempo determinato;
    • fino a 18 mesi se il contratto a termine è trasformato a tempo indeterminato;
    • 24 mesi per assunzioni dirette a tempo indeterminato.

Compatibilità

  • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
  • Compatibile con la maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. 216/2023).

 

Incentivi per la trasformazione dei contrattiDal 1° gennaio 2026 è introdotto un criterio di priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (orizzontale o verticale) o nella rimodulazione dell’orario nei contratti part time, con una riduzione di almeno il 40% dell’orario, a favore di lavoratrici e lavoratori:

  • con almeno tre figli conviventi;
  • fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo (senza limiti di età in caso di figli disabili).

Esonero contributivo per i datori di lavoro
Ai datori di lavoro privati che concedono la trasformazione spetta:

  • esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi INAIL);
  • per massimo 24 mesi dalla trasformazione;
  • entro il limite di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile.
    Resta invariata l’aliquota utile ai fini pensionistici.

Esclusioni e limiti

  • Esclusi lavoro domestico e apprendistato;
  • non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive;
  • l’accesso è subordinato ai limiti di spesa disponibili.

Compatibilità
L’esonero è compatibile con la maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. 216/2023).

Attuazione
Le modalità operative saranno definite con un successivo decreto ministeriale.

 

 

 

 

 

Bonus mamme 2026 e rinvio
decontribuzione parziale

 

 

 

segue

Rinvio della decontribuzione parziale
La decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro è rinviata dal 2026 al 2027.
Dal 2027 spetterà a:

  • madri di 2 figli: fino al mese del 10° anno del figlio più piccolo;
  • madri di 3 o più figli: fino al mese del 18° anno del figlio più piccolo.
    L’effettiva applicazione è subordinata a un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF.

Bonus mamme 2026
È riproposto per il 2026 il bonus mamme per lavoratrici con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratrici dipendenti (escluso lavoro domestico);
  • autonome iscritte a gestioni obbligatorie, Gestione separata INPS o casse professionali.

Requisiti:

  • 2 figli: bonus fino al 10° anno del secondo figlio;
  • 3 o più figli: bonus fino al 18° anno del figlio più piccolo.
    Per le madri con almeno 3 figli, il bonus spetta solo se il reddito non deriva da lavoro dipendente a tempo indeterminato, o per i mesi non coincidenti con tale rapporto.

Importo e modalità

  • 60 euro al mese per ciascun mese (o frazione) di lavoro/attività;
  • non imponibile fiscalmente e contributivamente e irrilevante ai fini ISEE;
  • erogato dall’INPS su domanda, in un’unica soluzione a dicembre 2026, per le mensilità da gennaio a novembre 2026.
Disposizioni in materia di TFR e adesione alla
previdenza
complementare
TFR, Fondo INPS e previdenza complementare – sintesi delle novità

Estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS

Dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS si estende anche ai datori di lavoro che raggiungono o superano i 50 dipendenti dopo l’avvio dell’attività, calcolati sulla media annuale dei lavoratori dell’anno precedente.
Sono previste due deroghe:

  • 2026–2027: l’obbligo non si applica se la media è inferiore a 60 dipendenti;
  • dal 1° gennaio 2032 la soglia scende da 49 a 39 dipendenti.

Silenzio-assenso per la previdenza complementare
Il conferimento automatico del TFR alla previdenza complementare si applica:

  • ai lavoratori di prima assunzione del settore privato (esclusi domestici);
  • ai lavoratori non di prima assunzione che risultino già iscritti a una forma pensionistica collettiva.                    In caso di più fondi collettivi, prevale quello con più aderenti in azienda, salvo accordo diverso. In assenza di accordi collettivi, il TFR confluisce nel fondo residuale individuato dal DM 31.3.2020 n. 85.

Rinuncia all’adesione automatica
Entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può:

  • destinare il TFR a un altro fondo a propria scelta;
  • oppure mantenere il TFR in azienda (art. 2120 c.c.), con possibilità di revoca successiva.

Obblighi informativi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:

  • comunicare l’adesione automatica al fondo e versare i contributi dal mese successivo ai 60 giorni;
  • fornire al lavoratore un’informativa completa su accordi collettivi, meccanismo di adesione e opzioni disponibili;
  • verificare e documentare le scelte pregresse del lavoratore in tema di previdenza complementare.

Versamento del TFR a una nuova forma pensionistica

Viene eliminato il vincolo agli accordi collettivi: il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando e dei contributi del datore alla nuova forma pensionistica complementare prescelta, senza limitazioni contrattuali.

Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare

 

 

 

 

segue

Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole sulle prestazioni della previdenza complementare (art. 11 D.Lgs. 252/2005).

Quota liquidabile in capitale

  • La parte di prestazione erogabile in capitale sale dal 50% al 60% del montante finale.
  • La prestazione può essere convertita in rendita vitalizia.
  • Se la rendita vitalizia ottenuta dalla conversione di almeno il 70% del montante risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’intera prestazione può essere liquidata in capitale.

Nuove modalità di rendita (contribuzione definita)
In alternativa alla rendita vitalizia, sono ammesse:

  • rendita a durata definita;
  • rendita per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale calcolata sul montante disponibile;
  • prelievi flessibili entro i limiti di legge;
  • erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a 5 anni.

Gestione delle prestazioni

  • Nella rendita a durata definita, le prestazioni sono erogate direttamente dal fondo pensione;
  • il montante resta investito e in gestione presso la forma pensionistica complementare.
Congedo
parentale
Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.

In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Congedo per
malattia del figlio
Viene modificato l’art. 47 co. 2 del DLgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni:

  • l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo.
Determinazione delle tariffe in caso di omesso versamento di contributi IVSSi demanda ad un apposito decreto ministeriale il compito di aggiornare le tabelle per l’applicazione dell’art. 13 della L. 12.8.62 n. 1338, contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all’INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente in caso di co.co.co.) e prescritti.

4. Altre principali novità

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2026.

ArgomentoDescrizione
Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolanteViene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio prece­den­te, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’an­damento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.

 

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott.ssa Leonilde Petito

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